Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 29 Novembre 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 59 del 11 Novembre 2017 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22729 del 20 Luglio 2022 (respinge)