Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 11 Giugno 2002 (censura)