Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

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– codice: art. 23

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Ottobre 2010 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)