Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 Dicembre 2019 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12902 del 13 Maggio 2021 (respinge)