Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.
– codice: art. 68
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Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013
Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 149 del 15 Ottobre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Bulgarelli Aldo), sentenza n. 135 del 27 Novembre 2009
[viDEONTOLOGIA] L’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
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Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)