Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 4

Risultati della ricerca: 181

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022 (accoglie) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Maggio 2021 (archiviazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)