Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.

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– codice: art. 26

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)