Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.

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– codice: art. 21

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sentenza

IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo – Validità – Cessazione di fatto dell’attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.

Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Mercolino Guido), sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 16 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Settembre 2017 (sospensione)