Il patrocinio al quale sono abilitati i praticanti avvocati, deve essere limitato non solo alle controversie giudiziarie -ivi comprese le attività prodromiche o comunque da esse direttamente derivanti ovvero ad esse collegate-, ma anche alle attività stragiudiziali che rientrerebbero, per valore o materia, nelle previsioni del richiamato precetto normativo. Consegue che anche l’attività stragiudiziale del praticante avvocato soffre degli stessi limiti, imposti dalla legge, all’attività giudiziale attraverso il collegamento che intercorre tra le pratiche stragiudiziali e quelle giudiziali ad esse collegate e prodromiche.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 321 del 17 Dicembre 2024 (sospensione)