La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

La giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 58 del 25 febbraio 2026

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 438/2024, CNF n. 392/2024, CNF n. 133/2023.
Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato ha comportato non la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 321 del 17 Dicembre 2024 (sospensione)