Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 51

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)