Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 37

Risultati della ricerca: 113

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 23 Novembre 2000 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 30 Settembre 1997 (censura)