Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto (anche sui social e nella vita privata) un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche sui social e nella dimensione privata, con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 195/2025.
Sulla potenziale rilevanza deontologica della “vita privata” dell’avvocato, cfr. l’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), l’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), l’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), l’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e l’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). Infine, la potenziale rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con l’art. 8 CEDU, che inibisce sì indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti (Cass. n. 23020/2011).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 23 del 21 Marzo 2024 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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