Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 23 Novembre 2022 (sospensione)