Impugnazione al CNF e applicazione del richiamo verbale in luogo della sanzione disciplinare impugnata

In tema di procedimento disciplinare, in sede di gravame non può essere accolta la domanda (nella specie, subordinata) di applicazione del richiamo verbale in luogo della sanzione disciplinare impugnata, giacché l’adozione di tale istituto afflittivo non avente natura di sanzione compete esclusivamente al CDD e non al giudice dell’impugnazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 52 del 20 febbraio 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 36/2022 e CNF n. 43/2020, secondo cui, qualora il CNF ritenga congruo irrogare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 21 Dicembre 2022 (avvertimento)