L’Ordine di Roma chiede di individuare all’interno della tariffa forense la voce da applicare all’informativa sulla mediazione facoltativa, ex D. Lgs 28/10 che predisposta dall’Avvocato si deve far sottoscrivere al cliente ed allegare all’atto introduttivo del giudizio per il quale è prevista quale condizione di procedibilità.

La stipula del contratto di patrocinio scritta od orale, non da’ titolo a pretendere remunerazione per particolari voci di diritti od onorario, per conseguenza l’inserimento obbligatorio in tale contratto di un elemento (informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non può a maggior ragione costituire titolo per pretendere remunerazioni aggiuntive.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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