La stipula del contratto di patrocinio scritta od orale, non da’ titolo a pretendere remunerazione per particolari voci di diritti od onorario, per conseguenza l’inserimento obbligatorio in tale contratto di un elemento (informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non può a maggior ragione costituire titolo per pretendere remunerazioni aggiuntive.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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