L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 214 del 23 luglio 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 23 Luglio 2025 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 39 del 22 Aprile 2022 (avvertimento)