L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 460 del 9 dicembre 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 460 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 09 Luglio 2021 (censura)