L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Settembre 2021 (sospensione)
0 Comment