Nemo tenetur se detegere: il diritto al silenzio riguarda il rapporto tra il potenziale incolpato e l’autorità preposta al controllo e alla repressione degli illeciti

In applicazione del principio fondamentale “nemo tenetur se detegere”, basato sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6 CEDU, l’avvocato non può essere costretto a deporre contro se stesso ovvero a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio, ancorché richieste dal consiglio territoriale nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. Tuttavia, tale diritto al silenzio riguarda il rapporto tra il potenziale incolpato, che intenda avvalersene, e l’autorità titolare dei procedimenti amministrativi, anche solo di vigilanza, finalizzati alla scoperta di eventuali illeciti, all’individuazione dei responsabili ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative di carattere punitivo, sicché non può essere legittimamente invocato con riferimento a rapporti diversi (nella specie, nei confronti dell’avvocato di controparte ed all’interno del rapporto di colleganza, con violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione tra i difensori, di cui agli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 46 co. 5 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024