Rapporto con il giudizio penale: il c.d. “falso innocuo” scrimina l’illecito deontologico

Il c.d. “falso innocuo” non ha rilevanza “scriminante” in sede disciplinare, in cui la consumazione dell’illecito prescinde dall’elemento psicologico della colpa (o del dolo) e dalla esistenza di un danno (trattasi di illeciti di pura condotta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026

NOTA
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 07 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 53 del 29 Luglio 2025 (sospensione)