L’incolpato può assistere all’audizione dell’esponente come teste e, prendendo la parola per ultimo, può difendersi e contraddire in ordine a tutto quanto affermato dall’esponente stesso, al quale tuttavia egli non ha il diritto insindacabile di rivolgere qualsivoglia domanda, la cui ammissibilità, infatti, è pur sempre soggetto al giudizio di rilevanza e pertinenza rimesso all’apprezzamento discrezionale del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del proprio diritto di difesa, essendogli stata negata la possibilità di formulare domande all’esponente, sentito dal CDD quale testimone. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 14 del 16 Giugno 2025 (sospensione)