Non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé sola idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare, a tal fine richiedendosi che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo “non scusabile” ma altresì di “rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 28 Ottobre 2019 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 07 Luglio 2014 (avvertimento)