L’illecito di cui all’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) presuppone la prova -quantomeno mediante indizi gravi, precisi e concordanti- del conferimento dell’incarico professionale asseritamente rimasto inadempiuto, con la conseguenza che, in mancanza, l’incolpato va mandato assolto in base al principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato (ed ogni suo antecedente logico-giuridico) deve essere provato dall’organo inquirente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza n. 36 del 6 maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 06 Maggio 2019 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Ottobre 2013 (censura)