L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Calabrese), decisione n. 2 del 8 gennaio 2020

Sanzione: CENSURA

abc, Giurisprudenza CDD

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