L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non ne impedisce la sindacabilità in sede disciplinare

L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021.

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008 (avvertimento)