Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)