Le caratteristiche dell’informazione al cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 211 del 23 luglio 2025

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– codice: art. 16

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 16 Aprile 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Dicembre 2010 (avvertimento)