L’avvocato deve svolgere la professione con lealtà e correttezza, anche nei confronti dell’ordinamento e dei terzi

L’avvocato è tenuto a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, e tale obbligo è previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società ed i terzi in genere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019

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– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Ottobre 1989 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Maggio 1988 (censura)