La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 19 del 20 Agosto 2024 (sospensione)