Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 187 del 13 maggio 2024
NOTA
In senso conforme, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente e più risalente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 13 Maggio 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 08 Ottobre 2019 (richiamo)
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