Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 79 del 25 Novembre 2024 (sospensione)