Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. In altri termini, laddove con la citazione a giudizio si contestano fattispecie definite nella normazione del Codice Deontologico, è opportuno, per garantire appieno il diritto di difesa, che siano contestate le condotte ascritte come integranti le violazioni deontologica e non già il nomen juris o la rubrica, in modo da richiamare la norma che si ipotizza violata e la condotta contestata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 79 del 25 Novembre 2024 (sospensione)