Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
– codice: art. 68
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Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013
Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 149 del 15 Ottobre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Bulgarelli Aldo), sentenza n. 135 del 27 Novembre 2009
[viDEONTOLOGIA] L’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
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Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)