La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

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– codice: art. 23

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Ottobre 2010 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)