Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
– codice: art. 1
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Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 89 del 24 Marzo 2026
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Gagliano Antonio), sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024
Il concorso nel confezionamento di documenti falsi
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Pastorelli Luca), decisione n. 84 del 11 Settembre 2019
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016