La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione. In sostanza la verifica di correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare va eseguita non in termini formali ma sostanziali al fine di escludere che l’incolpato possa subire condanna per fatti rispetto ai quali non abbia avuto possibilità di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Gennaio 2022 (sospensione)