Tag: cdf (nuovo) art. 65

  • La minaccia sproporzionata e vessatoria (oltreché infondata) di querelare controparte

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 65 co. 1 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, in modo sproporzionato e vessatorio oltre che giuridicamente infondato, minacci controparte di depositare querela per il supposto reato di cui all’art. 388 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 20 marzo 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 454/2024, secondo cui peraltro l’avviso di adire l’Autorità Penale non costituisce, di per sè, la minaccia di iniziative sproporzionate o vessatorie.

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate

    La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all’incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all’organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Le previsioni del Codice deontologico forense hanno infatti natura di fonte integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica, mentre non assumono alcun rilievo il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 436 del 23 novembre 2024

  • Sospeso l’avvocato che minacci il debitore di rivelare una sua presunta relazione extraconiugale in caso di mancato adempimento

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che minacci controparte con azioni sproporzionate e vessatorie (art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →) rivolte ad intimidirla prefigurandole conseguenze nefaste sul piano personale, come la rivelazione al coniuge della stessa di una sua presunta relazione adulterina (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di anni 2 e mesi 6).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022.

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019.

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020

  • L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

    Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, l’avvocato inviava una diffida di pagamento alla controparte, “minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica”, avvertimento ritenuto minatorio avuto riguardo alle circostanze concrete).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019

  • La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte

    L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 121 del 28 ottobre 2019