La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non può aggravare la sanzione

La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non costituisce circostanza aggravante della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, il CDD aveva aggravato la sanzione disciplinare perché l’incolpato non si era presentato all’udienza dibattimentale, senza addurre alcuna giustificazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 217 del 27 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024, secondo cui la circostanza può semmai attenuare la sanzione allorché -pur non costituendo di per sè ammissione di responsabilità- denoti assenza di opposizione e quindi appaia plausibile che sia dipesa dalla consapevolezza di non poter addurre alcun valido argomento a propria discolpa.

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– codice: art. 17

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)