La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)