La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 51

Risultati della ricerca: 9

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)