La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
– codice: art. 12
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L’inadempimento al mandato professionale
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Panni Cinzia), decisione n. 75 del 11 Dicembre 2017
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Peracino Carlo), decisione n. 77 del 04 Dicembre 2017
Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gonelli Sergio), decisione n. 56 del 23 Ottobre 2017
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 52 del 17 Luglio 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 17 Luglio 2014– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)