La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51 L. n. 247/2012, art. 4 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 102 del 26 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 26 Marzo 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 17 Settembre 2024 (censura)