Incompatibilità tra impiego pubblico e professione di avvocato – Fondamento – Presupposti – Iscrizione all’albo – Sufficienza – Esercizio effettivo della professione – Necessità – Esclusione – Fattispecie.

L’incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l’indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all’albo, non presupponendo l’esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d’incompatibilità, l’esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell’iscrizione all’albo professionale del pubblico impiegato). (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Di Paolantonio, rel. Fedele), ordinanza n. 6219 del 17 marzo 2026