In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della “lex mitior” alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del CNF che, ritenuta applicabile la disciplina di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo il quale il termine di prescrizione non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo (7 anni) intercorso tra la proposizione dell’impugnazione avverso la decisione del COA e la sua trasmissione al CNF). (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Luciotti), ordinanza n. 11568 del 28 aprile 2026