In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’albo degli avvocati, l’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 pone a carico del COA che ha adottato l’atto impugnato – stante la centralità della sua posizione nell’avvio del giudizio di impugnazione – precisi oneri di trasmissione documentale, funzionali ad una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso da parte del CNF; ne consegue che, una volta che il ricorrente abbia adempiuto all’onere di depositare la copia della delibera impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, presso il COA, questi è tenuto ad accludere agli atti da trasmettere al Consiglio la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della relativa PEC, nella sua disponibilità quale notificante, al fine di consentire la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l’impugnazione. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Vincenti), ordinanza n. 7971 del 31 marzo 2026