Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 347 del 27 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 347 del 27 Settembre 2024 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Aprile 2024 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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