La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’impugnazione riproduceva pedissequamente le affermazioni già dedotte nel corso del procedimento innanzi al CDD, senza muovere alcuna censura alla decisione disciplinare di primo grado, e limitandosi a richiedere una attenuazione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 67 del 6 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 06 Marzo 2026– Consiglio territoriale: CDD, delibera