La mancata (immediata) allegazione del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso al CNF

L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/1934 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l’eventuale successivo deposito del provvedimento stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 68 del 6 marzo 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 73/2025.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 06 Marzo 2026 (respinge) (richiamo)
– Consiglio territoriale: CDD, delibera