Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione

L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 185 del 26 giugno 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 26

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 31 Marzo 2021 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 10 Novembre 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 37550 del 30 Novembre 2021 (respinge)